Sez. 3, Sentenza n. 2739 del 25/02/2002 (Rv. 552519 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - PRESUNZIONE DI COLPA | Scontro tra veicoli - Presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti - Limiti - Mancato accertamento della concreta misura delle rispettive responsabilità - Necessità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - PRESUNZIONE DI COLPA
In tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura per ciascuno di essi nel solo caso in cui non ne risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità (di entrambi, o anche di uno solo), e non opera, per converso, tutte le volte in cui l'entità (percentuale) dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stata positivamente determinata, così che all'altro che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno sarà legittimamente imputabile soltanto la residua area di responsabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)