Sez. L, Sentenza n. 8290 del 01/09/1997 (Rv. 507385 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO | Opzione per la prosecuzione del rapporto dopo il raggiungimento dell'età pensionabile - Termine per l'esercizio dell'opzione - Decorrenza prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. n. 791 del 1981 - Configurabilità - Carattere additivo della sentenza della Corte costituzionale - Irrilevanza - Conseguenze - Formazione di situazione giuridica consolidata preclusiva dell'efficacia retroattiva delle pronunce della Costituzionale - Sussistenza.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO
Il vizio d'illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto apparentemente non riconosciuto dalla disposizione di legge, anche nel caso in cui l'adeguamento della normativa alla Costituzione avvenga con pronuncia della Corte costituzionale non meramente ablativa ma cosiddetta additiva. Ne consegue che, in relazione alla sentenza n. 226 del 1990 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione del principio della parità di trattamento, l'art. 6, comma primo, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non estende agli autoferrotranvieri la facoltà di optare per la prosecuzione del servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno d'età, come previsto per gli altri lavoratori, la circostanza che, all'epoca della fattispecie dedotta in giudizio, non fosse ancora intervenuta detta pronuncia di incostituzionalità, non preclude il decorso del termine di decadenza previsto (in sei mesi prima del pensionamento per limiti di età) dal secondo comma del citato art. 6 per l'esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto, e quindi, per effetto della scadenza del medesimo, l'applicabilità del principio secondo cui l'effetto retroattivo della dichiarazione di incostituzionalità di una norma trova un limite nel costituirsi di situazioni giuridiche consolidate e intangibili.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)