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Sez. L, Sentenza n. 3432 del 21/04/1997 (Rv. 503836 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO | Opzione per la prosecuzione del rapporto dopo il raggiungimento dell'età pensionabile - Licenziamento per giustificato motivo - Valutazione - Criteri - Fattispecie anteriore alla sentenza n.226 del 1990 della Corte costituzionale.
Stato
decisa il 1997-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503836-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO

Nella valutazione dell'esistenza, o meno, di un giustificato motivo di licenziamento per il raggiungimento dell'età pensionabile, intimato da un'azienda autoferrotranviaria ad un agente nonostante l'opzione di quest'ultimo per la prosecuzione del rapporto, esercitata in epoca anteriore alla sentenza n. 226 del 1990 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo, per violazione del principio della parità di trattamento l'art. 6, comma primo, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non estende (anche) agli autoferrotranvieri la facoltà di optare per la prosecuzione del servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno d'età, come previsto per gli altri lavoratori, il giudice adito deve applicare tale disposizione tenendo conto di tale pronuncia, che, pur avendo carattere manipolativo - additivo per il fatto di introdurre nell'ordinamento la facoltà (in precedenza mancante) per il prestatore di optare per la prosecuzione del rapporto, ha non di meno efficacia retroattiva, al pari delle sentenze meramente caducatorie, con il solo limite dei rapporti già esauriti.

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)