diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 891 del 01/02/1996 (Rv. 495666 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE | Efficacia retroattiva - Limiti - Situazioni giuridiche consolidate - Intangibilità - Prescrizione e decadenza - Rilevanza.
Stato
decisa il 1996-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495666-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE

Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, in quanto connesse a una dichiarazione di illegittimità che inficia fin dall'origine la dichiarazione colpita; tuttavia detta efficacia trova un limite nelle situazioni giuridiche già consolidate, attraverso quegli eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, tra i quali si collocano non solo la sentenza passata in giudicato e l'atto amministrativo non più impugnabile, ma anche altri fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, quali la prescrizione e la decadenza.

Riferimenti normativi: Legge 11/04/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)