Sez. 1, Sentenza n. 1193 del 20/04/1968 (Rv. 332687 - 01)
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - ASSISTENZA E SALVATAGGIO - INDENNITA E COMPENSO - DIRITTO DI CREDITO DELL'EQUIPAGGIO NEI CONFRONTI DELL'ARMATORE - TRANSAZIONE - VALIDITA ' LIMITI.*
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - ASSISTENZA E SALVATAGGIO - INDENNITA E COMPENSO - DIRITTO DI CREDITO DELL'EQUIPAGGIO NEI CONFRONTI DELL'ARMATORE - TRANSAZIONE - VALIDITA ' LIMITI.*
Anche nella ipotesi di nave non armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, il diritto dei membri dell'equipaggio della nave soccorritrice al compenso di assistenza o di salvataggio si configura come un diritto di credito dell'equipaggio nei confronti diretti dell'armatore della predetta nave. Tale diritto, una volta che - a soccorso ultimato - sia acquisito al patrimonio dei membri dell'equipaggio della nave soccorritrice, puo formare oggetto di valida transazione tra i membri del predetto equipaggio e l'armatore della stessa nave. Ove, pero, ne risulti violato il disposto del secondo comma dell'art. 496 cod. nav., le predette transazioni sono soggette ad annullamento ai sensi e nei limiti di cui all'art.2113 cod.civ., applicabile nella soggetta materia, in virtu del rinvio di cui allo art. 1 cod. nav.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Navig. art. 496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)