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Sez. 3, Sentenza n. 15589 del 12/07/2007 (Rv. 598626 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ | Trasporto mediante "containers" - Ammanchi in sede di riconsegna - Onere della prova a carico del vettore - Oggetto - Individuazione - Integrità della chiusura con sigilli del carico constata al momento dell'arrivo - Sufficienza - COnseguenza - Superamento della presunzione di responsabilità prevista dall'art. 1693 cod. civ.
Stato
decisa il 2007-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598626-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ

In tema di trasporto marittimo di merci mediante "containers", con clausola"full containers load - said to contain", va esclusa - a prescindere da qualsiasi eventuale riserva inserita nella polizza di carico - la responsabilità risarcitoria del vettore, per ammanchi in sede di riconsegna, allorché risulti provato che i contenitori siano stati consegnati dal caricatore chiusi con sigilli (od analoghi sistemi), la cui integrità sia stata constatata all'arrivo.Tale prova è sufficiente a superare la presunzione di colpa contrattuale di cui all'art.1693 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 422, Cod. Navig. art. 462, Cod. Civ. art. 1693

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)