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Sez. 3, Sentenza n. 6468 del 18/05/2000 (Rv. 536648 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ | Trasporto mediante "containers" - Ammanchi in sede di riconsegna - Onere della prova a carico del vettore - Oggetto.
Stato
decisa il 2000-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536648-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ

In tema di trasporto marittimo di merci mediante "containers", la responsabilità risarcitoria del vettore, per ammanchi in sede di riconsegna rispetto ai quantitativi che risultino imbarcati, può essere esclusa, a prescindere da eventuali riserve inserite nella polizza di carico, solo dietro dimostrazione che detti contenitori siano stati consegnati dal caricatore chiusi con sigilli (od altri analoghi sistemi di di sicurezza), la cui integrità sia stata constata all'arrivo, trattandosi di prova necessaria per superare la presunzione di colpa contrattuale del vettore medesimo, ovvero dei suoi dipendenti o preposti.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 422

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)