Sez. 3, Sentenza n. 10201 del 15/10/1998 (Rv. 519740 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ | Clausola "full container load" - Portata - Conseguenze - Nel caso di divergenza fra la quantità della merce indicata nella polizza di carico e quella rinvenuta all'interno del container.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ
In materia di trasporto marittimo, la clausola "Full container load - Said to contain", in virtù della quale il vettore riceve il contenitore ("container") già riempito e sigillato dal mittente, non esonera il vettore dal controllare il peso del contenitore. Ne consegue che, qualora all'arrivo della merce a destinazione si verifichi una divergenza tra la quantità di merce indicata sulla polizza di carico e quella rinvenuta all'interno del "container", il vettore risponde dell'ammanco ai sensi degli artt. 1693 cod. civ. e 422 cod. nav., a meno che non fornisca la prova che sulla polizza di carico era stata indicata una quantità di merce superiore a quella effettivamente caricata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Cod. Navig. art. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)