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Sez. 3, Sentenza n. 491 del 20/01/1984 (Rv. 432722 - 01)

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA - FATTISPECIE RELATIVA A COMODATO D'IMMOBILE.*
Stato
decisa il 1984-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432722-01

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA - FATTISPECIE RELATIVA A COMODATO D'IMMOBILE.*

Ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliene faccia richiesta, qualora non sia stato convenuto un termine ovvero questo non risulti dall'uso particolare cui la cosa deve essere destinata, senza che, tale termine, trattandosi di un immobile, sia desumibile dalla generica destinazione cui esso è adibito per natura, derivando da una tale destinazione - in Mancanza di particolari prescrizioni di durata - soltanto un uso indeterminato, inidoneo a sorreggere alcun termine finale. Conseguentemente, in tale ipotesi, la concessione deve intendersi a tempo indeterminato e, quindi, a titolo precario, revocabile ad nutum. (V 104/66, mass n 320208).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1810

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)