Sez. L, Sentenza n. 11291 del 18/07/2003 (Rv. 565285 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Tutela dei dipendenti ex D.Lgs. n. 80 del 1992 - Responsabilità del Fondo di garanzia - Natura - Pagamento della retribuzione non percepita negli ultimi tre mesi da parte del lavoratore - Limitazione al massimale correlato a tre mensilità del trattamento straordinario di integrazione salariale - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
La responsabilità del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS per il caso di insolvenza del datore di lavoro, la quale si configura come una speciale forma di assicurazione sociale mediante accollo cumulativo "ex lege", deve essere contenuta, relativamente ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, come quelli riguardanti gli ultimi tre mesi di retribuzione, entro i limiti del massimale stabilito dal secondo comma dell'art. 2 D.Lgs. n. 80 del 1992 in misura pari al triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1991 num. 80 art. 1, Decreto Legisl. 27/01/1991 num. 80 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)