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Sez. L, Ordinanza n. 38 del 18/01/2001 (Rv. 544146 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Tutela dei dipendenti ex D.Lgs. n. 80 del 1992 - Pagamento della retribuzione non percepita negli ultimi tre mesi da parte del Fondo di garanzia - Massimale correlato a tre mensilità dell'integrazione salariale - Quote di retribuzione ricevute in acconto - Computo globale ai fini del superamento del massimale - Dubbi di difformità rispetto alla Direttiva comunitaria n. 987 del 1980 - Sussistenza - "Fine sociale" perseguito dalla norma comunitaria - Significato ed estensione - Interpretazione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Necessità.
Stato
decisa il 2001-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544146-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

In materia di tutela dei lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro, assicurata dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 in attuazione della Direttiva comunitaria 20 ottobre 1980 n. 987, e con riferimento alla garanzia del pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto, nei limiti del massimale pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo, secondo cui "il pagamento non è cumulabile fino a concorrenza degli importi massimi con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco degli ultimi tre mesi del rapporto", se interpretata nel senso che il Fondo di garanzia è tenuto al pagamento della somma che eventualmente residua dopo la sottrazione dal massimale degli acconti sulle retribuzioni effettivamente percepiti, consente di sacrificare una parte del credito per quei lavoratori che, essendo l'ammontare della loro retribuzione superiore al massimale, abbiano ricevuto negli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo anticipi di importo pari o superiore al suddetto massimale; riguardo a tale eventualità, la disposizione suscita dubbi di difformità rispetto all'art. 4, terzo comma, della citata Direttiva comunitaria, relativamente alla parte in cui quest'ultima prevede che gli Stati membri, per evitare di travalicare il fine sociale della direttiva stessa, possono fissare un massimale inerente al pagamento dei crediti dei lavoratori subordinati non soddisfatti e relativi agli ultimi tre mesi, sussistendo dubbi interpretativi - dei quali è obbligatorio investire la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ex art. 150, ultimo comma, legge 14 ottobre 1957 n. 1203 - circa la effettiva estensione che la normativa comunitaria intende assegnare al concetto di "fine sociale" e, in particolare, se la stessa intenda tutelare il diritto di credito "reale" del lavoratore (pur nell'ambito del periodo temporale prefissato e delle esigenze di bilancio degli Stati) o se, invece, intenda garantire a tutti i lavoratori una quota massima di soddisfazione del credito, a prescindere dall'importo effettivo dello stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)