Sez. 1, Sentenza n. 2019 del 31/03/1995 Cc. (dep. 30/05/1995) Rv. 201459 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose | Valutazione dell'appartenenza - Criteri.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose
In tema di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, la valutazione richiesta al giudice deve essere fondata su specifici elementi sintomatici della partecipazione di una persona a un sodalizio criminale "qualificato": appartenenza, questa, che di per sè implica una latente e permanente pericolosità sociale del soggetto. Ne consegue che, al fine di escludere l'attualità di tale pericolosità, occorre acquisire il recesso personale da quella organizzazione o la disintegrazione di questa. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in punto di apprezzamento complessivo degli elementi rilevatori di tale appartenenza, e pertanto dell'attualità della pericolosità sociale, non trovano applicazione né la regola dell'art. 192 n.2, cod. proc pen., dettata in tema di "prova giudiziaria" necessaria all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato - in ipotesi, con riferimento al delitto ex art. 416-bis cod. pen. - né quella dell'art. 273 stesso codice, che consente l'applicazione di una misura cautelare personale a seguito della verifica dell'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza" - intesi come elementi induttivi di elevata probabilità di una futura affermazione di responsabilità dell'indagato - in quanto entrambe estranee all'oggetto dell'indagine richiesta nel procedimento di prevenzione, anche in materia di criminalità mafiosa, in cui gli indizi si identificano con gli elementi di fondato sospetto, quantunque privi dei requisiti della "precisione" e della "gravità").
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)