Sez. 2, Sentenza n. 227 del 24/01/1973 (Rv. 362063 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DI PARTE - NOZIONE DI PARTE - DIFENSORE CON PROCURA - INCLUSIONE*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DI PARTE - NOZIONE DI PARTE - DIFENSORE CON PROCURA - INCLUSIONE*
Nell'art 285 cod proc civ, il quale stabilisce espressamente che la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per la impugnazione si fa su istanza di parte, la parola 'partè sta ad indicare i soggetti del rapporto processuale e i loro difensori, i quali in virtu della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse di tali soggetti, tutti gli Atti del processo, che a questi non siano espressamente riservati dalla legge. E, pertanto, valida, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione la notificazione della sentenza alla controparte fatta ad istanza del procuratore munito di regolare procura. (Conf 3975/69, mass n 344417).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)