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Sez. 1, Sentenza n. 2109 del 21/03/2000 Cc. (dep. 16/06/2000) Rv. 216192 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Operatività in diversi procedimenti o nella fase dell'esecuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216192-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA

L'individuazione del difensore non può avvenire con riferimento a nomine relative a diversi procedimenti e neppure, per la fase esecutiva, a quella intervenuta nel precedente giudizio di cognizione. (Conf. Sez. I, 22 marzo 2000 n. 2129, Castagliuolo, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)