Sez. 1, Sentenza n. 2109 del 21/03/2000 Cc. (dep. 16/06/2000) Rv. 216192 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Operatività in diversi procedimenti o nella fase dell'esecuzione - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA
L'individuazione del difensore non può avvenire con riferimento a nomine relative a diversi procedimenti e neppure, per la fase esecutiva, a quella intervenuta nel precedente giudizio di cognizione. (Conf. Sez. I, 22 marzo 2000 n. 2129, Castagliuolo, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)