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Sez. 4, Sentenza n. 28950 del 11/04/2002 Cc. (dep. 01/08/2002) Rv. 222225 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Designazione del difensore di fiducia nel giudizio di cognizione - Estensione alla fase esecutiva - Esclusione - Deroga operata dalla Legge n. 165 del 1988 - Eccezione.
Stato
decisa il 2002-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222225-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA

La nomina del difensore di fiducia fatta nel corso del giudizio di cognizione non estende i suoi effetti al giudizio di esecuzione, nel quale, pertanto, i provvedimenti del P.M. vanno notificati al difensore di fiducia, se nominato per tale fase, o, in mancanza, a quello designato d'ufficio. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che esso è espressamente derogato soltanto dalle specifiche disposizioni dei commi 5 e 6 dell' art. 656 cod.proc.pen., introdotte dalla legge n. 165 del 1998, per effetto delle quali il difensore che è stato nominato per la fase di merito ha diritto di ricevere, se non è stato nominato un altro difensore per la fase esecutiva, l'avviso dell'ordine di esecuzione a pena detentiva fissata nei limiti della sospensione obbligatoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 663 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)