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Sez. 4, Sentenza n. 14204 del 09/07/1990 Ud. (dep. 26/10/1990) Rv. 185567 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - E VALUTAZIONE - EFFETTIVITÀ - INTEGRALITÀ - MOMENTO IN CUI DEVE AVVENIRE - PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO.*
Stato
decisa il 1990-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185567-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - E VALUTAZIONE - EFFETTIVITÀ - INTEGRALITÀ - MOMENTO IN CUI DEVE AVVENIRE - PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO.*

Per la concessione dell'attenuante della riparazione del danno (art. 62 n. 6 cod. pen.) è necessario che il ristoro abbia luogo prima del giudizio e che sia effettivo ed integrale. Tale requisito non è adempiuto quanto l'offerta o il pagamento sia avvenuto dopo l'apertura del dibattimento. (V mass n 181297; (Conf mass n 181336).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)