Sez. 4, Sentenza n. 14204 del 09/07/1990 Ud. (dep. 26/10/1990) Rv. 185567 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - E VALUTAZIONE - EFFETTIVITÀ - INTEGRALITÀ - MOMENTO IN CUI DEVE AVVENIRE - PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - E VALUTAZIONE - EFFETTIVITÀ - INTEGRALITÀ - MOMENTO IN CUI DEVE AVVENIRE - PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO.*
Per la concessione dell'attenuante della riparazione del danno (art. 62 n. 6 cod. pen.) è necessario che il ristoro abbia luogo prima del giudizio e che sia effettivo ed integrale. Tale requisito non è adempiuto quanto l'offerta o il pagamento sia avvenuto dopo l'apertura del dibattimento. (V mass n 181297; (Conf mass n 181336).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)