Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 279 del 08/01/2013 (Rv. 624988 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Presupposti - Mancanza - Accertamento "a posteriori" - Liquidazione della maggiore imposta - Termine - Decorrenza, sospensione e proroga - Disciplina dell'art.11, comma 10, della legge n. 289 del 2002.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di perdita del beneficio fiscale concesso per la prima casa ai fini dell'imposta di registro, il termine per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta - dovuta a decorrere dal momento in cui è rimasto ineseguito il proposito di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l'immobile - resta soggetto alla sospensione prevista dall'art. 11, comma 10, della legge n. 289 del 2002 in materia di definizione agevolata degli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro ed è prorogato di due anni, ai sensi di detto art. 11.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 11, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)