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Sez. 5, Sentenza n. 21280 del 18/09/2013 (Rv. 629372 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni fiscali - Recuperi fiscali per violazioni di norme - Condonabilità - Termini - Proroga biennale ex art. 11, comma 1 della legge n. 289 del 2002 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629372-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

La proroga di due anni dei termini di accertamento, prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in caso di mancata o inefficace presentazione della domanda di condono nei termini, si applica anche alle ipotesi di liquidazione delle imposte dovute in conseguenza al recupero fiscale per la violazione di norme in tema di agevolazioni tributarie, in quanto l'art. 11, comma 1 bis, della legge n. 289 cit. ne consente la condonabilità.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 2891 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)