Sez. 5, Sentenza n. 23222 del 13/11/2015 (Rv. 637430 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Revoca delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Liquidazione della maggiore imposta - Termine - Proroga di cui all'art. 11, comma 1, della l. n. 289 del 2002 - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
La proroga di due anni, di cui art. 11, comma 1, della l. n. 289 del 2002 è applicabile, pur in assenza di un espresso richiamo, nel successivo comma 1 bis, anche ai termini di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla decadenza delle agevolazioni (nella specie, per l'acquisto della "prima casa"), in ragione della piena assimilazione, da parte del legislatore, tra le violazioni delle disposizioni agevolative e di quelle relative all'enunciazione del valore degli immobili, sicché non si giustificherebbe un diverso trattamento.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 11, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)