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Sez. 1, Ordinanza n. 3279 del 26/05/1995 Cc. (dep. 01/07/1995) Rv. 201924 - 01

Tribunale per i Minorenni - In genere | Spese e sanzioni pecuniarie per rigetto o inammissibilità del ricorso - Condanna del minorenne - Eliminazione della statuizione mediante la procedura di correzione degli errori materiali - Possibilità.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201924-01

Tribunale per i Minorenni - In genere

Poiché, per specifico dettato legislativo (art. 29 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272), è esclusa la condanna alle spese processuali ed al pagamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende nelle ipotesi in cui il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso concernano un imputato minorenne, è possibile, nel caso in cui tale condanna sia stata pronunciata, ricorrere, per eliminarla, alla procedura per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen., non implicando tale correzione alcuna sostanziale modifica dell'oggetto della pronuncia giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Norme Attuaz. Coord. e Trans. Processo Pen. Imput. Min. art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)