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Sez. 1, Ordinanza n. 7236 del 17/12/1999 Cc. (dep. 20/03/2000) Rv. 215613 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Di cassazione - Dichiarativa dell'inammissibilità di ricorso di persona minorenne - Contestuale condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria - Rettificazione con la procedura di correzione degli errori materiali - Legittimità.
Stato
decisa il 1999-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215613-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA

Si può ovviare con la procedura di correzione dell'errore materiale all'errore della sentenza di cassazione con la quale, contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di persona minorenne, ne sia stata disposta condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)