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Sez. 2, Sentenza n. 5367 del 03/10/1980 (Rv. 409242 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA RELATIVA - VIOLAZIONE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409242-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA RELATIVA - VIOLAZIONE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La violazione della disposizione di cui all'art 330 cod proc civ relativa al luogo di notificazione dell'impugnazione importa nullita della notificazione stessa ma non gia dell'impugnazione in senso sostanziale, per cui la nullita medesima deve ritenersi sanata ex tunc con la Costituzione in giudizio della parte cui la notificazione era diretta. (V 2363/80, mass n 406058; (V 714/80, mass n 404152).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)