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Sez. 2, Sentenza n. 714 del 30/01/1980 (Rv. 404152 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL LUOGO ED ALLA PERSONA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404152-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL LUOGO ED ALLA PERSONA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La nullita della notifica dell'atto d'impugnazione, derivante dalla violazione delle norme dell'art 330 cod proc civ relative al luogo ed alla persona cui la notificazione deve essere eseguita, e sanata, con effetto ex tunc, dalla Costituzione del destinatario, anche se questa avvenga dopo la scadenza del termine per impugnare e sia effettuata al solo fine di eccepire la nullita. (V 1596/76, mass n 380351; (V 3967/74, mass n 372542; (V 3407/73, mass n 367373; (Conf 591/75, mass n 373905).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)