Sez. 2, Sentenza n. 714 del 30/01/1980 (Rv. 404152 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL LUOGO ED ALLA PERSONA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL LUOGO ED ALLA PERSONA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La nullita della notifica dell'atto d'impugnazione, derivante dalla violazione delle norme dell'art 330 cod proc civ relative al luogo ed alla persona cui la notificazione deve essere eseguita, e sanata, con effetto ex tunc, dalla Costituzione del destinatario, anche se questa avvenga dopo la scadenza del termine per impugnare e sia effettuata al solo fine di eccepire la nullita. (V 1596/76, mass n 380351; (V 3967/74, mass n 372542; (V 3407/73, mass n 367373; (Conf 591/75, mass n 373905).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)