Sez. U, Sentenza n. 875 del 22/01/2003 (Rv. 559897 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Citazione del solo successore per la prima volta in sede di impugnazione - Nullità radicale dell'impugnazione per mancata costituzione del rapporto processuale - Configurabilità - Esclusione - Mero vizio del rapporto processuale per incompletezza del contraddittorio - Sussistenza - Emendabilità con l'ordine di integrazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
La notificazione dell'atto di impugnazione soltanto al successore a titolo particolare, che non abbia già assunto nelle precedenti fasi processuali la veste di parte, vale a conferirgli la relativa qualità nel giudizio di impugnazione, di modo che non determina la nullità del giudizio stesso in assenza di contraddittorio, ma comporta, in difetto di pregressa estromissione del dante causa, l'incompletezza del contraddittorio e la necessità di disporne l'integrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)