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Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/02/2005 (Rv. 581199 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Intervento nel processo - Senza contestazione della sua legittimazione - E senza estromissione del dante causa - Relativo litisconsorzio in sede di impugnazione - Automatica applicabilità del regime dell'art. 331 cod. proc. civ. - Esclusione - Applicabilità in relazione all'esito del giudizio - Sussistenza - Individuazione delle varie ipotesi.
Stato
decisa il 2005-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581199-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

In tema d'intervento del successore a titolo particolare nel processo fra il suo dante causa e la controparte, qualora non sia insorta alcuna contestazione sulla legittimazione del successore ed il processo, in difetto d'estromissione del dante causa, sia proseguito fra le parti originarie ed il terzo, fino alla pronuncia della sentenza, la situazione di litisconsorzio in sede d'impugnazione di quest'ultima non è automaticamente riconducibile alla norma dell'art. 331 cod. proc. civ., ma lo è in relazione agli esiti del giudizio, occorrendo, pertanto, considerare le varie situazioni che al riguardo si possono essere verificate. In particolare: A) nel caso di soccombenza del dante causa e, di riflesso, del successore: a) ove l'impugnazione sia proposta dal dante causa, il regime del litisconsorzio ai fini dell'impugnazione è quello di cui all'art. 331 cod. proc. civ., onde tutte e tre le parti debbono partecipare al giudizio d'impugnazione; b) viceversa, qualora l'impugnazione venga proposta dal successore a titolo particolare con notificazione dell'impugnazione alla sola controparte del suo dante causa, occorre considerare che per effetto dei comportamenti tenuti dalle parti nella gestione della fase d'impugnazione potrebbe essersi verificata l'estromissione del dante causa. Quest'evenienza e la conseguente inapplicabilità del regime dell'art. 331 cod. proc. civ. si deve considerare verificata, una volta tenuto conto che: ba) l'atteggiamento del successore che impugni la sentenza senza proporre l'impugnazione anche nei confronti del suo dante causa è inequivocabilmente espressivo di consenso all'estromissione; bb) l'atteggiamento del dante causa di mancato esercizio del diritto d'impugnazione nei confronti della sentenza, una volta decorso il termine d'impugnazione, è apprezzabile come comportamento univocamente implicante disinteresse per la gestione diretta delle sorti del processo e d'indifferenza per la sua eventuale gestione da parte del successore a titolo particolare e, quindi, è significativo della manifestazione della volontà di volerne essere estromesso; oc) l'atteggiamento della controparte del dante causa, la quale riceva la notifica dell'impugnazione non coinvolgente (anche) il medesimo, si costituisca nel giudizio d'appello e si astenga dal manifestare la volontà di mantenimento del coinvolgimento del dante causa nel processo, non eccependo che il processo d'impugnazione deve svolgersi anche in confronto del medesimo e non rifiutando la prospettiva dello svolgimento solo nel contraddittorio del successore, si presta ad essere apprezzato come consenso all'uscita del dante causa dal processo e, quindi, all'estromissione. Ciò deve escludersi soltanto nel caso in cui la suddetta controparte rimanga contumace in appello (o non si costituisca in cassazione, ponendosi il problema in relazione a tale giudizio), poiché nel nostro ordinamento non possono desumersi dalla contumacia conseguenze a carico del contumace, in difetto d'espressa previsione e, dunque, la mancata costituzione non può essere considerata significativa di una volontà di consentire che il processo abbia corso senza coinvolgimento del dante causa, e, quindi, rivelatorio di consenso alla sua estromissione, con la conseguenza che risulta applicabile il regime dell'art. 331; B) qualora sia pronunciata sentenza che sancisca la soccombenza della controparte del dante causa e, quindi, la vittoria per il dante causa e, di riflesso, per il successore a titolo particolare, l'eventuale impugnazione della sentenza da parte del soccombente nei confronti del solo successore a titolo particolare, se esprime la volontà di consentire l'estromissione del dante causa dal processo e se può, nel caso della costituzione del successore a titolo particolare, combinarsi con un atteggiamento di costui che nulla eccepisca circa la mancata evocazione del dante causa, non si presta in alcun modo a dar luogo alla fattispecie diestromissione, in quanto per la sua integrazione occorre la richiesta del dante causa, che, evidentemente, può essere manifestata solo a seguito di costituzione nel giudizio, alla quale non è stato provocato attraverso la notifica dell'impugnazione (di modo che resta salva solo la possibilità che una richiesta egli formuli semmai intervenendo nel processo). Ne consegue che la situazione resta interamente ed integralmente riconducibile alla norma dell'art. 331; C) nell'ipotesi di soccombenza reciproca, si riproducono le ipotesi innanzi indicate, secondo che l'iniziativa dell'impugnazione venga presa, rispettivamente, dal dante causa del successore a titolo particolare, da quest'ultimo o dalla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)