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Sez. 1, Sentenza n. 1908 del 19/06/1972 (Rv. 358983 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - TERMINE - UDIENZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - INDEROGABILITA - POTERE DI PROROGA DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - CONSENSO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358983-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - TERMINE - UDIENZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - INDEROGABILITA - POTERE DI PROROGA DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - CONSENSO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*

La preclusione posta dall'art 293 cod proc civ alla Costituzione del contumace in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa al collegio risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attivita difensiva delle parti e l'Esercizio della funzione decisoria, sicche nessun potere e conferito al giudice di consentire al contumace una Costituzione successiva a tale udienza, qualunque sia stata la ragione che abbia impedito al suo difensore di costituirsi tempestivamente, ne puo attribuirsi Rilevanza all'eventuale consenso prestato dalla controparte per la tardiva Costituzione. (V 928'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)