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Sez. 1, Sentenza n. 11352 del 09/12/2020 Cc. (dep. 24/03/2021) Rv. 280861 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Pubblico ministero - Richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Verifica circa la preesistenza dei precedenti ostativi - Compiti del giudice dell’esecuzione - Indicazione.
Stato
decisa il 2020-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280861-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In caso di richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164, comma quarto, e 168, comma terzo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione, al fine di verificare se i precedenti ostativi risultassero o meno documentalmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, è tenuto, anche d'ufficio ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ad acquisire in originale o in copia il fascicolo del procedimento cognitorio, dando conto degli esiti del controllo effettuato nella motivazione della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5, Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)