diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 30710 del 10/05/2019 Cc. (dep. 12/07/2019) Rv. 276408 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. – Revoca nel giudizio di esecuzione – Cause ostative ignote al giudice di primo grado e note al giudice di appello - Mancato esercizio da parte del giudice d’appello del potere di revoca d’ufficio in difetto di impugnazione del pubblico ministero – Ostatività – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276408-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

È legittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione revochi la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative documentalmente ignote al giudice di primo grado che ha concesso il beneficio, ma note al giudice di appello che, non investito della impugnazione del pubblico ministero o, comunque, di formale sollecitazione di quest'ultimo organo, non abbia esercitato il potere di revoca di ufficio del beneficio di cui è titolare, atteso che la preclusione che impedisce al giudice dell'esecuzione di rilevare la causa ostativa non opera qualora la revoca non abbia costituito oggetto di valutazione neppure implicita da parte del giudice della cognizione. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza di revoca del beneficio fondato esclusivamente sulla mancata acquisizione da parte del giudice dell'esecuzione dei fascicoli processuali relativi ai giudizi di cognizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)