Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 13/03/2013 (Rv. 625522 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. - Domanda formulata dal conducente-danneggiante non proprietario del veicolo - Estraneità al rapporto assicurativo - Difetto di legittimazione - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
Il conducente di un veicolo che sia responsabile di un sinistro stradale, ma non anche proprietario del mezzo, in quanto estraneo al rapporto di assicurazione ex art. 1917 cod. civ., non è legittimato a far valere diritti che siano riconducibili alla "mala gestio" cosiddetta "propria" dell'assicuratore, ovvero per non avere eseguito in buona fede, nei confronti del proprio assicurato, l'obbligazione di corrispondere l'indennità in modo da evitare che l'obbligazione risarcitoria aumentasse ingiustificatamente in suo pregiudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)