Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 08/02/2005 (Rv. 582960 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | Conducente di veicolo altrui - Circolazione avvenuta con il consenso del proprietario, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio - Responsabilità dell'assicuratore per cattiva gestione della lite - Diritto del conducente di farla valere - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE
Il conducente di un veicolo altrui ha diritto di far valere la responsabilità dell'assicuratore per cattiva gestione della lite (cosiddetta "mala gestio"), perchè non può essere considerato terzo rispetto al contratto di assicurazione che anche a lui estende i suoi effetti, in virtù del principio che esclude la rivalsa dell'assicuratore verso il conducente quando la circolazione del veicolo non sia avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 27/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)