Sez. 3, Sentenza n. 6862 del 25/05/2000 (Rv. 536892 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | "Mala gestio" - Responsabilità dell'assicuratore - Conducente del veicolo altrui - Diritto a farla valere - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE
Il conducente del veicolo altrui non può essere considerato terzo rispetto al contratto d'assicurazione da altri stipulato, dal momento che tale contratto estende a lui i suoi effetti in virtù del principio che esclude la rivalsa dell'assicuratore verso il conducente quando la circolazione del veicolo non sia avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio, con la conseguenza che lo stesso ha diritto di far valere la responsabilità dell'assicuratore per cattiva gestione della lite (cosiddetta "mala gestio").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Legge 27/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)