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Sez. 2, Sentenza n. 1769 del 06/07/1966 (Rv. 323448 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDO DI GUERRA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323448-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDO DI GUERRA - RILEVANZA.*

In tema di pensione di invalidita la capacita di guadagno e l'attitudine potenziale del lavoratore a percepire una remunerazione del proprio lavoro; il guadagno realizzato in concreto, sebbene non sia sempre indice rivelatore inequivoco della sussistenza della capacita di guadagno, deve essere considerato tale allorche sia frutto non di fattori contingenti o di pietismo o di benevolenza del datore di lavoro ovvero di dispendio ultra vires delle residue energie lavorative, bensi di un'attivita confacente alle attitudini generiche dell'assicurato, non usurante ed avente i requisiti della normalita, continuita e durata. In particolare, l'assunzione obbligatoria al lavoro di un invalido di guerra non rappresenta di per se un indizio certo di recuperata capacita di guadagno e neppure costituisce prova della permanenza dell'invalidita al fine della conservazione del diritto alla pensione, il quale deve essere certamente escluso allorquando sia accertato in concreto che l'occupazione dell'invalido assunto e mantenuto in servizio in quota obbligatoria ha i caratteri della normalita, continuita e durata ed e confacente alle sue attitudini.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)