Sez. L, Sentenza n. 1557 del 12/02/1987 (Rv. 450976 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO NEL GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON IL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CARATTERE TRILATERALE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO NEL GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON IL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CARATTERE TRILATERALE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - IRRILEVANZA.*
Nei giudizi tra i.N.P.S. e lavoratore subordinato aventi ad oggetto la sussistenza, o meno, del rapporto di Assicurazione obbligatoria (affermato dal lavoratore e negato dall'INPS) per essere controversa la stessa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, atteso che l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto assicurativo previdenziale, mentre la questione concernente il rapporto di lavoro può essere risolta incidenter tantum e quindi senza che la decisione possa costituire giudicato nei confronti del datore di lavoro. Nè rileva il carattere trilaterale del rapporto assicurativo, atteso che anche in tal caso l'esigenza di integrità del contraddittorio va valutata in relazione all'oggetto della domanda che, sia di mero accertamento che di condanna, va proposta unicamente nei confronti del soggetto che ha negato il diritto o che è obbligato al pagamento. (V 4949/86, mass n 447631; (Conf 6029/84, mass n 437697; (Conf 6585/83, mass n 411305).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)