Sez. L, Sentenza n. 6029 del 22/11/1984 (Rv. 437697 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - LITISCONSORZIO - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO NEGATIVO PASSATO IN GIUDICATO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE - EFFICACIA RIFLESSA NEI CONFRONTI DELL'INPS - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ISTITUTO A PROPORRE DOMANDA PER IL RECUPERO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONFIGURABILITÀ - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL MEDESIMO ISTITUTO NELLA CONTROVERSIA SVOLTASI FRA GLI ALTRI DETTI SOGGETTI - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - LITISCONSORZIO - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO NEGATIVO PASSATO IN GIUDICATO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE - EFFICACIA RIFLESSA NEI CONFRONTI DELL'INPS - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ISTITUTO A PROPORRE DOMANDA PER IL RECUPERO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONFIGURABILITÀ - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL MEDESIMO ISTITUTO NELLA CONTROVERSIA SVOLTASI FRA GLI ALTRI DETTI SOGGETTI - INSUSSISTENZA.*
L'efficacia, così detta riflessa, del giudicato nei confronti dei terzi, come affermazione oggettiva di verità, non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico in ordine al quale è intervenuto il giudicato. Pertanto l'INPS allorché agisce per il recupero di contributi previdenziali, facendo valere la sua qualità di soggetto autonomo del correlativo rapporto - il quale per fonte, causa, soggetti e contenuto, si differenzia da quello, pur connesso, di lavoro - e non già di rappresentante o avente causa dei lavoratori interessati, non soggiace al giudicato, intervenuto fra questi ed il loro datore di lavoro ad escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro, e rimane autonomamente legittimato a chiedere l'accertamento del proprio diritto, né ha qualità di litisconsorte necessario nella controversia svoltasi fra detti soggetti relativamente alla sola sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. (V 213/83, mass n 425042; (V 5033/81, mass n 415815; (V 4899/80, mass n 408374; (V 1806/76, mass n 380592).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)