Sez. L, Sentenza n. 4949 del 01/08/1986 (Rv. 447631 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - DEDUZIONE IN GIUDIZIO DI QUEST'ULTIMA SOLTANTO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'INPS - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA NELLA CONFIGURABILITÀ DELLE MANSIONI DEL LAVORATORE COME TIPICHE DELLA QUALIFICA DI PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE CON CORRELATIVA ESCLUSIONE DEI COMPENSI PROVVIGIONALI ATTRIBUITI A RIMBORSO SPESE DALLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - DEDUZIONE IN GIUDIZIO DI QUEST'ULTIMA SOLTANTO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'INPS - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA NELLA CONFIGURABILITÀ DELLE MANSIONI DEL LAVORATORE COME TIPICHE DELLA QUALIFICA DI PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE CON CORRELATIVA ESCLUSIONE DEI COMPENSI PROVVIGIONALI ATTRIBUITI A RIMBORSO SPESE DALLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI - ESTENSIONE.*
Nel giudizio instaurato dal lavoratore contro il datore di lavoro per la regolarizzazione della posizione assicurativa, l'esigenza di estendere il contraddittorio a tutti i soggetti del rapporto previdenziale, e quindi anche all'INPS, non sussiste allorché venga in contestazione soltanto il rapporto di lavoro o qualche elemento dello stesso. Pertanto non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS allorché in giudizio sia controverso soltanto se le mansioni del lavoratore rientrino, o meno, in quelle tipiche della qualifica di produttore di Assicurazione, per cui l'art. 12 della legge n. 153 del 1969 attribuisce al datore di lavoro la possibilità di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi (fino al (50%) i compensi provvigionali attribuiti a rimborso spese, non investendo in via diretta ed immediata il contenuto ed i limiti della corrispondente prestazione a carico dell'i.N.P.S.. (V 3782/85, mass n 441370; (V 6029/84, mass n 441370; (V 4087/84, mass n 436040; (V 66/84, mass n 432329).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)