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Sez. 2, Sentenza n. 9636 del 25/09/1998 (Rv. 519188 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Domanda di esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita - Natura personale dell'azione - Competenza per territorio - Foro della conclusione del contratto - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519188-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

L'azione di esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita ex art. 2932 cod. civ., al pari dell'azione di risoluzione contrattuale ex art. 1453 cod. civ., è di natura personale, in quanto fondata su di un rapporto obbligatorio, con la conseguenza che la competenza per territorio va individuata non con il luogo in cui si trova il bene ma con il luogo della conclusione del contratto ex art. 20 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)