Sez. 1, Sentenza n. 5769 del 13/06/1990 (Rv. 467725 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO CON GARANZIA FIDEIUSSORIA - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA PROPORZIONALE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO CON GARANZIA FIDEIUSSORIA - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA PROPORZIONALE.*
Agli effetti dell'imposta di registro, la sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia fideiussoria - la quale non costituisce un mero momento di controllo rispetto al patto concordatario, ma rappresenta l'atto conclusivo di un procedimento giurisdizionale, di per sè produttivo di effetti obbligatori a contenuto economico - è soggetta all'imposta proporzionale di cui all'art. 8, lett. C, prima parte, della tariffa allegato a del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, riguardante gli Atti giudiziali aventi per oggetto beni e diritti diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b), e non all'imposta fissa prevista dalla lett. F) del medesimo art. 8 per gli Atti giudiziali di omologazione. (V 4044/84, mass n 436017; (V 4520/82, mass n 422495; (Conf 681/86, mass n 444240).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)