Sez. 1, Sentenza n. 681 del 04/02/1986 (Rv. 444240 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI AD APPROVAZIONE OD OMOLOGAZIONE ED ATTI EQUIPARATI - IN GENERE - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE - TASSAZIONE PROPORZIONALE - APPLICABILITÀ - INCLUSIONE TRA I PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI DI OMOLOGAZIONE SOGGETTI A TASSAZIONE FISSA - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI AD APPROVAZIONE OD OMOLOGAZIONE ED ATTI EQUIPARATI - IN GENERE - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE - TASSAZIONE PROPORZIONALE - APPLICABILITÀ - INCLUSIONE TRA I PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI DI OMOLOGAZIONE SOGGETTI A TASSAZIONE FISSA - INAMMISSIBILITÀ.*
Agli effetti dell'imposta di registro, nel sistema disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, la sentenza di omologazione del concordato fallimentare - quale atto autoritativo, conclusivo di una complessa procedura, che trasforma in Obbligo giuridicamente vincolante, per l'imprenditore e per tutti i creditori, la proposta originaria (così attuando la manifestazione di capacità contributiva presupposta dall'imposizione) - è soggetta a tassazione proporzionale; e risulta inquadrabile tra gli Atti (giudiziali) genericamente indicati sub lettera C) dell'art. 8 della tariffa di cui all'allegato a) del citato d.P.R. e non quindi tra gli altri provvedimenti giurisdizionali di omologazione (che si limitano a controllare ab externo la realizzazione dell'effetto obbligatorio derivante dall'atto di autonomia), soggetti a tassa fissa, ai sensi della lett. F) dell'art. 8 della stessa tariffa.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)