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Sez. 3, Sentenza n. 608 del 06/03/1971 (Rv. 350330 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DELLA PARTE PERSONALMENTE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1971-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350330-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DELLA PARTE PERSONALMENTE - VALIDITA.*

Il precetto, pur rientrando fra gli Atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art 125 cod proc civ, non costituisce atto introduttivo di un giudizio, bensi un atto preliminare stragiudiziale, un presupposto assolutamente estrinseco del processo di esecuzione, mediante il quale il creditore intima al debitore di adempiere l'Obbligo risultante dal titolo esecutivo e lo avverte che, in Mancanza, procedera ad esecuzione forzata. Pertanto il precetto puo essere sottoscritto dalla parte personalmente ed essere egualmente produttivo di tutti gli effetti che la legge vi ricollega. (Conf 1681'69, mass n 340644).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)