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Sez. 2, Sentenza n. 11118 del 17/11/1990 (Rv. 469793 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DELLA ATTIVITÀ DI UNA COOPERATIVA EDILIZIA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE NONCHÉ DELL'EVENTUALE IMPOSIZIONE TRIBUTARIA EVASA - INCARICO CONFERITO AL PERITO O CONSULENTE TECNICO, DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NATURA DELL'INCARICO: AMMINISTRATIVA, CONTABILE O FISCALE - ESCLUSIONE - INQUADRABILITÀ DELL'INCARICO NELLE ALTRE IPOTESI PREVISTE NEL D.M. N. 820 DEL 1983 - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE EX ART. 2 DEL D.P.R. N. 820 DEL 1983 - INAPPLICABILITÀ - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE A VACAZIONI EX ART. 4 LEGGE N. 319 DEL 1980 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469793-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DELLA ATTIVITÀ DI UNA COOPERATIVA EDILIZIA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE NONCHÉ DELL'EVENTUALE IMPOSIZIONE TRIBUTARIA EVASA - INCARICO CONFERITO AL PERITO O CONSULENTE TECNICO, DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NATURA DELL'INCARICO: AMMINISTRATIVA, CONTABILE O FISCALE - ESCLUSIONE - INQUADRABILITÀ DELL'INCARICO NELLE ALTRE IPOTESI PREVISTE NEL D.M. N. 820 DEL 1983 - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE EX ART. 2 DEL D.P.R. N. 820 DEL 1983 - INAPPLICABILITÀ - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE A VACAZIONI EX ART. 4 LEGGE N. 319 DEL 1980 - APPLICABILITÀ.*

In tema di onorari dovuti al perito o al consulente tecnico per operazioni eseguite su Disposizioni della autorità giudiziaria, l'incarico avente ad oggetto l'accertamento della corrispondenza dell'attività di una cooperativa edilizia alla normativa in materia di edilizia economica e popolare, e dell'eventuale imposizione tributaria evasa, comportando indagini di fatto e di diritto che rientrano nei normali poteri del giudice e della polizia giudiziaria (e che non sono di regola delegabili al consulente tecnico), non può qualificarsi di natura amministrativa, contabile o fiscale, come previsto dall'art. 2 d.P.R. n. 820 del 1983, né può farsi rientrare in taluna delle altre ipotesi tipiche contemplate dallo stesso decreto (valutazione di aziende, conti profitti e perdite, inventari, rendiconti, valutazione di immobili ecc.), con la conseguenza che al suo riguardo non può trovare applicazione il criterio di liquidazione a percentuale, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 820 del 1983, che presuppone, oltre l'esistenza di una precisa base di valutazione pecuniaria nell'accertamento da svolgere, l'inquadrabilità dell'indagine nelle voci specificamente elencate nella tariffa, bensì il criterio di Determinazione in base alle vacazioni di cui all'art. 4 della legge 319 del 1980, che deve ritenersi applicabile in via sussidiaria in tutti i casi in cui manchi una specifica previsione della tariffa e non sia logicamente giustificata una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio della percentuale.*

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 art. 2 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 art. 3 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)