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Sez. 2, Sentenza n. 8384 del 03/08/1999 (Rv. 529179 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Provvedimento di liquidazione del giudice di merito - Riconducibilità dell'incarico alla nozione di perizia contabile - Esclusione - Relativa motivazione - Natura accertativa e riepilogativa dell'attività - Apparenza e contraddittorietà della motivazione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529179-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di liquidazione del compenso ad un perito deve ritenersi viziato da una motivazione soltanto apparente, perché inidonea ad individuare la ratio decidendi, nonché contraddittoria, il provvedimento di liquidazione con cui il giudice di merito abbia escluso che l'attività di esecuzione dell'incarico peritale fosse riconducibile alla nozione di perizia contabile, assumendo che la prestazione del perito aveva avuto "natura fattualmente accertativa e contabilmente meramente riepilogativa", posto che tanto l'attività di accertamento che quella di riepilogo contabile sono attività del tutto compatibili con l'accertamento demandato a chi deve esaminare conti, cioè mettere a confronto diverse entità numericamente computabili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4, Costituzione art. 111, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., DPR 27/07/1988 num. 820 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)