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Sez. L, Sentenza n. 16062 del 17/08/2004 (Rv. 576526 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Disciplina ex art. 7 legge n. 407 del 1990 in tema di condizioni per fruire dell'integrazione al minimo - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576526-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In tema di condizioni per fruire dell'integrazione al minimo è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n.407 del 1990 in relazione all'art. 3 Cost. in quanto, qualora per effetto di modifiche normative si succedano nel tempo, in relazione ad una stessa prestazione previdenziale (nel caso di specie, pensioni ai superstiti erogate prima e dopo il primo gennaio 1991) trattamenti diversi, non può dedursene l'illegittimità per violazione del principio costituzionale di uguaglianza, poiché tale principio presuppone l'esistenza di situazioni uguali riferibili ad uno stesso periodo di tempo e non può pertanto essere invocato quando si abbia il succedersi nel tempo di situazioni diversamente regolate.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)