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Sez. L, Sentenza n. 14223 del 27/10/2000 (Rv. 541275 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Differenti trattamenti retributivi derivanti da diverse normative succedutesi nel tempo - Invocabilità del principio di eguaglianza - Esclusione - Fattispecie relativa alla disciplina dell'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2000-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541275-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Qualora, per effetto di modifiche normative o di una diversa organizzazione del lavoro, si succedano nel tempo, in relazione ad una stessa posizione lavorativa, trattamenti retributivi diversi non può dedursene l'illegittimità per violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto tale principio presuppone l'esistenza di situazioni uguali riferibili ad uno stesso periodo di tempo e non può, pertanto, essere invocato quando si abbia il succedersi nel tempo di situazioni diversamente regolate. (Fattispecie relativa alla diversa disciplina prevista per l'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato a seconda che siano cessati dal servizio prima o dopo il 31 dicembre 1995).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 30/05/1995 num. 204, Decreto Legge 01/04/1995 num. 98 art. 13, Legge 14/12/1973 num. 829 art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)