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Sez. 1, Sentenza n. 14053 del 18/06/2007 (Rv. 599970 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale della violazione - Configurabilità - Limiti - Protrarsi del giudizio rispondente ad uno specifico interesse della parte ovvero destinato a produre conseguenze dalla parte percepite come a sè favorevoli - Idoneità ad escludere la sussistenza del danno non patrimoniale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599970-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'esistenza di un danno non patrimoniale - la cui prova è di regola insita nello stesso accertamento della violazione - può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come tipicamente avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il protrarsi del giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della parte o sia comunque destinato a produrre conseguenze che la parte stessa percepisce come a sé favorevoli. La valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, di tali particolari circostanze si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua e scevra da vizi logici e giuridici. (Fattispecie relativa ad una procedura di esecuzione immobiliare, in relazione alla durata della quale il giudice della equa riparazione, con motivazione ritenuta congrua dalla S.C., ha escluso la configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile, avuto riguardo all'interesse della ricorrente alla stasi del procedimento in questione al fine di coltivare la prospettiva, poi realizzatasi, di soddisfare i creditori, così determinando la estinzione della procedura).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)