Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13742 del 23/06/2011 (Rv. 618261 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Commisurazione al tempo necessario per il concreto ottenimento del bene della vita dedotto in giudizio - Danno non patrimoniale - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la durata del processo va commisurata al tempo necessario per il concreto ottenimento del bene della vita dedotto in giudizio, mentre va esclusa l'esistenza di qualsiasi danno non patrimoniale, allorché il ricorrente abbia ottenuto il bene della vita richiesto entro un tempo ragionevole ed abbia, nel contempo, mostrato di non avere più interesse al giudizio, in quanto in tal caso il protrarsi del giudizio appare rispondente ad uno specifico interesse della parte o è comunque destinato a produrre conseguenze che la parte stessa non percepisce come a sé sfavorevoli. (Fattispecie relativa alla domanda di modeste differenze dell'indennità di disoccupazione, conseguite entro il periodo ragionevole di due anni, laddove il processo era proseguito per oltre tre anni nel disinteresse del ricorrente, che non aveva compiuto attività processuali, sino all'estinzione del processo per inattività delle parti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)