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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28316 del 15/10/2021 (Rv. 662475 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Consolidato Nazionale - Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi del gruppo mediante modello CNM - Disconoscimento del diritto di riportare le perdite della consolidata nel periodo di riferimento - Esclusione - Ragioni - Condizioni.
Stato
decisa il 2021-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662475-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di consolidato fiscale, la mancata presentazione del modello CNM non è sanzionata con la perdita del diritto a riportare a nuovo le perdite consolidate, ma piuttosto ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997, e ciò in ragione del fatto che la presentazione di detto modello ha valore di dichiarazione di scienza - che segue all'instaurazione del regime consolidato - con lo scopo di portare a conoscenza dell'amministrazione finanziaria gli elementi essenziali che le consentano di procedere ai successivi controlli circa la sussistenza del presupposto impositivo e la corretta liquidazione dell'imposta, sicché, quando l'amministrazione dispone comunque di dette informazioni e non muove alcun rilievo, se non quello formale, relativo alla omessa dichiarazione, non matura alcuna decadenza, non prevista da alcuna norma, dal diritto di riportare le perdite.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 84, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122, DM min. EFI 09/06/2004 art. 9 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)