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Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016 (Rv. 640943 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Eccedenza d'imposta tempestivamente dedotta desumibile da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno - Diritto alla detrazione - Perdita - Esclusione - Condizioni - Osservanza dei requisiti sostanziali - Sufficienza.
Stato
decisa il 2016-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640943-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)