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Sez. 5 - , Sentenza n. 6016 del 04/03/2020 (Rv. 657407 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Consolidato nazionale - Opzione per la dichiarazione e tassazione del gruppo - Errori formali nella compilazione - Emendabilità - Fondamento - Natura di dichiarazione di scienza.
Stato
decisa il 2020-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657407-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, la società controllante che eserciti, congiuntamente alle controllate, l'opzione per la dichiarazione e tassazione dei redditi del gruppo di imprese ai sensi degli artt. 117 e 118 T.U.I.R. e commetta, in sede di compilazione della dichiarazione quale consolidante, errori formali nell'indicazione dei dati necessari alla determinazione dell'imposta (con particolare riguardo alla compilazione del quadro "CC" ai fini dell'utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo), può sempre emendare tale dichiarazione, trattandosi di dichiarazione di scienza.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)