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Sez. 5, Sentenza n. 2103 del 28/01/1997 Ud. (dep. 06/03/1997) Rv. 207000 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Nullità - Esclusione - Rimedi - Influenza della contumacia sulla ricusazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207000-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

L'eventuale violazione delle norme sulla incompatibilità - che non costituisce una ipotesi di nullità assoluta ex art. 178, lett. a) e 179 cod. proc. pen., non attenendo alla capacità del giudice - non comporta alcuna nullità dei provvedimenti emessi, ma concretizza solamente un caso di eventuale ricusazione del giudice da far valere con la specifica procedura. (Nella specie la Corte ha precisato che l'eccepita situazione di contumacia dell'imputato, che costituisce una libera scelta difensiva-processuale, non può influire sulla rilevabilità della ricusazione, che ha carattere rigorosamente formale sia per quanto attiene alla allegazione di prove e documenti che per quanto riguarda il termine ed il modo di presentazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 34, Cod. Proc. Pen. art. 178, Cod. Proc. Pen. art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)