Sez. 1, Sentenza n. 6162 del 25/11/1996 Cc. (dep. 19/12/1996) Rv. 206260 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Nullità - Esclusione - Rimedi esperibili - Fattispecie.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
L'incompatibilità prevista dall'art. 34 cod. proc. pen. non configura un difetto di capacità generica del giudice, in quanto questi conserva la capacità di organo giudiziario legalmente investito della potestà di decidere. Ne consegue che, non incidendo sui requisiti di capacità, l'incompatibilità ex art. 34 citato non determina la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di ricusazione dello stesso giudice, da far valere con la procedura prescritta dagli artt. 37 e seguenti cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)